IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Il simbolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di propietà del sito www.palazzochigi.it,
ed il testo sono tratti da wikipedia.it, l’enciclopedia libera in internet)

Il Governo della Repubblica italiana è un organo complesso, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che insieme formano il Consiglio dei ministri (Articolo 92 della Costituzione); tale organo costituisce il potere esecutivo. In Italia la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, pur non figurando nelle quattro posizioni della cosiddetta gerarchia istituzionale (dopo il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente della Corte Costituzionale), è tuttavia di fatto quella di maggior rilievo nella vita politica generale. Il governo è un Organo costituzionale in quanto previsto dalla Costituzione italiana negli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 ed in quanto concorre, in posizione d’indipendenza rispetto ad altri organi dello stato, alla formulazione dell’indirizzo politico. Il titolo III della Costituzione ne determina la disciplina e le funzioni. Ha la sua sede ufficiale a Palazzo Chigi in piazza Colonna a Roma; la sede di rappresentanza per le occasioni ufficiali è invece villa Pamphili a Roma.

Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio ha una posizione di preminenza sugli altri membri del governo. Egli ha il compito di formare il governo, una volta ricevuto l’incarico da parte del capo dello stato, e di scegliere, quindi, i ministri (art.92/c.2 Cost.). Le sue dimissioni provocano la caduta dell’intero governo. Inoltre egli “dirige la politica generale del governo”, “mantiene l’unità dell’indirizzo politico, amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri” (art.95/c.1 Cost.). Convoca le riunioni del Consiglio dei ministri, ne stabilisce l’ordine del giorno e le presiede. Egli non può dare ordini ai singoli ministri nei settori di loro competenza, ma può impartire loro delle direttive in attuazione delle decisioni del consiglio, può sospendere l’adozione di atti da parte dei ministri e può chiedere loro di concordare con lui le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rilasciare.

I ministri

Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica amministrazione che viene chiamato ministero. Il numero e le competenze dei ministri sono stati stabiliti per legge, ai sensi dell’art. 95, comma 3, Cost., dal D. Lgs. n. 300/1999. Con la nuova riforma i ministeri sono 13 (prima 18). Elenco dei ministeri:

  1. Ministero degli Affari Esteri;
  2. Ministero dell’Interno;
  3. Ministero della Giustizia;
  4. Ministero della Difesa;
  5. Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  6. Ministero dello Sviluppo Economico;
  7. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  8. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  9. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
  10. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
  11. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  12. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;
  13. Ministero della Salute.

Accanto ai ministri responsabili di un ministero, possono esservene altri, chiamati ministri senza portafoglio, che non hanno alle loro dipendenze un ministero, ma svolgono incarichi particolari e spesso sono chiamati a dirigere speciali dipartimenti organizzati in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Essi fanno comunque parte a pieno titolo del consiglio dei ministri.

I sottosegretari

Fanno parte del governo, ma in modo subordinato. Essi vengono designati dal Consiglio dei Ministri e decadono con le dimissioni del governo. A differenza dei ministri, essi non partecipano alle riunioni del consiglio; il loro compito è quello di coadiuvare il ministro a cui fanno capo nelle funzioni che egli delega loro e di rappresentarlo nelle sedute del parlamento. Alcuni sottosegretari, cui viene assegnata la responsabilità di un dipartimento all’interno di un ministero, assumono la carica di vice-ministri.

Nomina

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato dal presidente della Repubblica dopo una serie di consultazioni tra i rappresentanti del Parlamento. Anche i Ministri, indicati dal presidente del Consiglio, sono nominati dal presidente della Repubblica.
Ottenuta la nomina, il governo giura nelle mani del presidente della Repubblica e successivamente si reca in entrambe le camere del Parlamento per ottenerne la fiducia, tramite una votazione effettuata per appello nominale dei rappresentati eletti detta voto di fiducia.
Il governo deve presentarsi in Parlamento per chiederne la fiducia entro dieci giorni dalla nomina.

Crisi di governo e dimissioni

Nel caso in cui il governo rassegni le proprie dimissioni al presidente della Repubblica (dimissioni che possono essere respinte e che quando vengono accettate sono accolte con riserva), lo stesso governo dimissionario rimane comunque in carica.
L’attività del governo dimissionario è circoscritta all’ordinaria amministrazione: il governo dimissionario può compiere gli atti di esecuzione delle leggi vigenti, ma deve astenersi da tutti quegli atti discrezionali e politici che, in quanto tali, possono e devono essere rinviati alla gestione del successivo governo.